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Nel corpo del codice civile, con la L. 4.4.2001 n.154 riguardante le “misure contro la violenza nelle relazioni familiari“, sono stati inseriti gli art.342 bis e ter, i quali contemplano la possibile adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, in caso di condotte che “gravino pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro coniuge o convivente”.

Tali disposizioni si presentano inserite in un contesto di una società percorsa da un innegabile incertezza di valori, anche familiari, e da rilevanti diversità culturali.

Il complesso delle misure introdotte dalla L. 154/2001, per quanto riguarda la posizione familiare dei minori, è diretto a consentire l’ordine di allontanamento dalla residenza familiare del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (con la relativa competenza del tribunale per i minorenni).

Questi strumenti di tutela risultano allargati ad ogni situazione di convivenza caratterizzata da una certa stabilità della relazione di vita (dunque non solo al matrimonio o all’unione civile), anche nei confronti di persone dello stesso sesso. Gli ordini che possono essere adottati riguardano essenzialmente: la cessazione della condotta pregiudizievole e l’allontanamento del responsabile della casa familiare, oltre all’inibizione di avvicinarsi ai luoghi in cui si svolge la vita della vittima. Risulta anche possibile imporre il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi destinate a restare prive di mezzi adeguati.