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Affidamento e Adozione
L’affidamento familiare
AFFIDAMENTO FAMILIARE: ha lo scopo di risolvere una situazione temporanea di abbandono o di mancanza di un ambiente familiare in grado di provvedere alla crescita e all’educazione di un minore.
Viene quindi affidato ad un’altra famiglia. L’affidamento è temporaneo: dura al massimo 2 anni, ma in casi eccezionali può essere prorogato.

L’affidamento familiare viene disposto da:
- Servizi sociali del Comune: se i genitori acconsentono e reso esecutivo dal giudice tutelare;
- Tribunale per i minorenni: se i genitori non vi acconsentono.

Il provvedimento giudiziale deve contenere:
- Motivi dell’affidamento;
- Durata presumibile;
- Modalità di esercizio dei poteri sul minore da parte dell’affidatario.

Gli AFFIDATARI di un minore possono essere una famiglia oppure una persona singola, ritenuta idonea.


L’affidatario ha l’obbligo di:
• Accogliere presso di sé il minore;
• Provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione del minore.

Il servizio sociale del comune deve svolgere un’attività di sostegno educativo e psicologico e agevolare i rapporti tra il minore e il suo nucleo familiare.

L’adozione
ADOZIONE: ha la funzione di assicurare una famiglia, in grado di svolgere un’adeguata funzione educativa e formativa, a coloro che si trovano in stato di adottabilità.
Un ragazzo (minorenne solitamente) può essere dichiarato adottabile se la madre non lo riconosce.

ADOTTANTI: possono essere soltanto due coniugi, sposati da almeno 3 anni (età non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 anni, rispetto al minore che deve essere adottato), ritenuti idonei (anche dal punto di vista economico) e capaci ad istruire ed educare il minore.

Le fasi della procedura dell’adozione (compete al tribunale dei minori) sono:
1. Dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in stato di abbandono con una sentenza;
2. Affidamento pre-adottivo del minore ai coniugi che ne abbiano fatto richiesta. Dura 1 anno;
3. Dichiarazione di adozione, su richiesta dei coniugi affidatari. Il minore deve essere sentito se ha compiuto 12 anni, e deve dare il consenso se ha più di 14 anni.

Per effetto dell’adozione, l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo nei confronti degli adottanti. L’adozione, inoltre, produce la cessazione di qualsiasi rapporto giuridico con la famiglia d’origine (eccetto gli impedimenti matrimoniali).